Avv. Cristina Fabbri
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Usufrutto e Nuda Proprietà: ripartizione spese amministrazione

La Cassazione Civile con setenza 26831 emessa in data 14.12.2011 ha ribadito che sono di competenza dell'usufruttuario le spese di ordinaria amministrazione, mentre dovranno essere sostenuti dal nudo proprietario gli oneri riguardanti la straordinaria amministrazione. I diritti reali e/o personali di godimento sull'immobile condominiale hanno un peso nei rapporti tra proprietario e condominio, infatti vengono in conseguenza di detti diritti riconosciuti poteri d'intervento in assemblea e di voto all'usufruttuario (ed addirittura anche al conduttore anche se in misura diversa). Pertanto il nudo proprietario non è tenuto, neanche in via solidale e/o sussidiaria, al pagamento delle spese di ordinaria amministrazione. Avv. Cristina Fabbri

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