Avv. Cristina Fabbri
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Apertura di finestre su parti comuni

Con sentenza n. 13874 del 9 giugno 2010 la Suprema Corte ha ribadito e chiarito, con riferimento all'apertura di finestre o alla trasformazione di luci in vedute, il principio secondo cui: "ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per un fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purchè non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini" così come previsto dall'art. 1102 del cod. civ.. Pertanto, nel caso di apertura di finestre o trasformazione di luci (che non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino) in vedute (che permettono l'affaccio) su di un cortile comune si rientra nel potere riconosciuto a ciascun condomino ai sensi dell'art. 1102 c.c., in quanto " i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, ben sono fruibili a tale scopo dai condomini, cui spetta anche la facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte, in tema di luci e vedute, a tutela dei proprietari dei fondi confinanti di proprietà esclusiva". Alla luce, infatti, della disciplina dettata dall'articolo di cui sopra: qualora un condomino abbia utilizzato i beni comuni nell'ambito dei poteri e dei limiti stabiliti dalla norma, detto esercizio deve ritenersi rientrante tra i diritti spettanti al condomino quale proprietario, ed esclude che si possano invocare le violazioni delle norme dettate in materia di distanze fra proprietà confinanti. Avv. Cristina Fabbri

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