Avv. Cristina Fabbri
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Installazione ascensore nell'atrio e limiti all'utilizzo della cosa comune.

L'installazione dell'ascensore nell'atrio del palazzo con conseguente diminuzione della superficie e della luminosità del pianerottolo comune non configura un'innovazione gravosa, e pertanto non viola il divieto di cui all'art. 1120 c.c. La Suprema Corte ha infatto chiarito che: - l’installazione ex novo di ascensore costituisce servizio suscettibile di utilizzazione separata e, pertanto, realizzabile con spese a carico dei soli soggetti interessati ex art. 1121 c.c.; - in conseguenza dell'installazione l’occupazione di parte delle scale e dell’atrio comune che limiti l’originaria possibilità di utilizzo di dette parti da parte dei condomini, non viola il divieto di cui all’art. 1120 comma 2 - divieto di innovazioni gravose che rendano talune parti comuni inservibili all'uso ed al godimento anche di un solo condomino - se il minore utilizzo della cosa comune non reca pregiudizio. Infatti, il concetto di inservibilità espresso nel citato articolo va interpretato come sensibile menomazione dell’utilità per il comdomino; - devono, pertanto, ritenersi consentite quelle innovazioni che, recando utilità a tutti i condomini tranne uno, comportino per il condomino dissenziente un pregiudizio limitato e che non sia tale da superare i limiti della normale "tollerabilità”. Avv. Cristina Fabbri

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