Avv. Cristina Fabbri
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Separazione: regolamentazione della permanenza e del mantenimento degli animali da compagnia

Ad oggi gli animali da compagnia, grazie anche alla rattifica e recepimento da parte dello Stato Italiano della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia mediante la Legge 210/2010, non sono più considerati "cose", ma "esseri senzienti". Il legislatore si sta, di fatto, adeguando normativamente. Un esempio recentissimo ne è la modifica dell'art. 1138 cod. civ., (Riforma del Condominio - Lg. n. 220 del 11 dicembre 2012) nel quale ora si predeve che “le norme del regolamento [condominiale] non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. La nuova posizione assunta dall'animale di compagnia oggi permette ai giudici una nuova interpretazione evolutiva ed orientata alle norme vigenti. Nè è un esempio il decreto emesso del Tribunale di Milano, sez. IX civile, decreto 13.03.2013 nel quale si legge: "Nell’attuale ordinamento ........ il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia (Trib. Varese, decreto 7 dicembre 2011). .................... Ne consegue che, una interpretazione evolutiva ed orientata delle norme vigenti, impone di ritenere che l’animale non possa essere più collocato nell’area semantica concettuale delle “cose”, secondo l’impostazione tralaticia ma debba essere riconosciuto come “essere senziente” (v. Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007). Non essendo l’animale una «cosa» ..., bensì un essere senziente, è legittima facoltà dei coniugi .. di regolarne la permanenza presso l’una o l’altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso". Pertanto, un nuovo riconoscimento all'animale di compagnia identificato nella possibilità dei coniugi di regolamentare in sede di separazione -e quindi inserire nel ricorso- la permanenza dell'animale presso l'una e /o l'altra abitazione ed il mantenimeto. Avv. Cristina Fabbri

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