Avv. Cristina Fabbri
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Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

La legge 201/2010 ha proceduto alla rattifica ed esecuzione della convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia ed il relativo adeguamento all'ordinamento interno. La suddetta legge, entrata in vigore nel novembre 2011, punisce il traffico illecito e l'introduzione illecita di animali da compagnia. Prevede infatti: all'art. 4 che "chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attivita' organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000". La predetta pena si applica "altresi' a chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003...". E', inoltre, previsto che la pena sia aumentata se gli animali hanno "un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie". Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti sopra indicati, "e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime". all' art. 5 si punisce,SALVO CHE NON COSTITUISCA REATO, - chiunque introduce illecitamente di animali da compagnia privi di sistema di identificazione individuale con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. - chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente. - chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto ai punti precedenti. Se gli animali hanno un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto. l'art. 6 sono, infine, previste una serie di sanzione amministrative accessorie. Avv. Cristina Fabbri

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