Avv. Cristina Fabbri
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Mobbing

Il mobbing consiste in un insieme di comportamenti vessatori perpetrati da parte di superiori e/o colleghi nei confronti di un lavoratore, prolungati nel tempo e lesivi della dignità personale e professionale nonché della salute psicofisica dello stesso. Può essere posto in essere con diversi metodi di violenza psicologica o addirittura fisica e lo scopo si riconnette solitamente alla volontà di indurre la vittima ad abbandonare il posto di lavoro, anziché ricorrere al licenziamento. In caso di mobbing si configura la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, anche nel caso in cui i comportamenti vessatori siano posti in essere da suoi dipendenti in quanto lo stesso deve garantire una adeguata vigilanza, e nel momento in cui venga a conoscenza di comportamenti mobbizzanti deve porre in essere tutto quanto in suo potere affinchè i suddetti cessino. Per configurarsi un'ipotesi di mobbing non è sufficiente che sia posta in essere una singola azione vessatoria nei confronti del lavoratore, ma risulta necessario che detto comportamento vessatorio sia protratto nel tempo e faccia parte di una strategia. "Per mobbing si intende non già una singola azione - consistente in un demansionamento, un trasferimento gravoso, un ordine di servizio umiliante, un´assegnazione ad una postazione di lavoro scomoda ed ergonomicamente scorretta - bensì una strategia, un attacco continuato e duraturo volto ad isolare o ad espellere il lavoratore" (Tribunale Trapani, sez. lav., 30 maggio 2008). Inoltre, si osserva come: "L´elemento caratterizzante il mobbing non è la legittimità o illegittimità di per sé considerata dei singoli atti di gestione del rapporto di lavoro, bensì una sorta di disegno complessivo di vessazione psicologica, sistematica e ripetuta per un apprezzabile periodo di tempo, tale da esplicitare una valenza persecutoria dei comportamento del datore di lavoro, che, in altri termini, da un lato, non ogni provvedimento illegittimo dei datore di lavoro è idoneo, per il solo fatto di essere stato adottato in violazione di una o più disposizioni di legge, a configurare il c.d. mobbing, in assenza di una vera e propria sistematicità e ripetitività degli atti vessatori, in quanto occorre un elemento strutturale, individuato appunto nella sistematicità e ripetitività dei singoli episodi, che li colleghi. Dall´altro lato, ben possono individuarsi ipotesi di mobbing realizzate attraverso provvedimenti datoriali legittimi, ma accompagnati dalla finalità illecita del motivo vessatorio, da valutarsi in termini di idoneità lesiva dei beni della persona e da verificarsi attraverso la monodirezionalità della condotta, la pretestuosità della stessa e, ancora una volta, il permanere nel tempo del comportamento vessatorio, così da essere ricostruibili quali forme di abuso del diritto" (Tribunale Milano, sez. lav., 29 febbraio 2008, n. 925). Tra i requisiti del mobbing vi è l'elemento soggettivo consistente nella volontà di perseguitare e/o emarginare il dipendente, ossia l'esistenza di uno specifico intento lesivo. L'azione di mobbing, con cui il lavoratore richiede il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti attuati nei suoi confronti, cade in prescrizione dopo 10 anni da quando detti comportamenti si siano manifestati esternamente, ossia siano diventati visibili e riconoscibili. Avv. Cristina Fabbri

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