Avv. Cristina Fabbri
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Locazione - cedolare secca: registrazione del contratto di locazione da parte dell'inquilino

Nel caso di mancata e/o errata registrazione del contratto di locazione il legislatore ha previsto un meccanismo in cui è l’inquilino ad assumere il ruolo di vigile controllore della legalità del rapporto di locazione. Infatti, a norma dell’art. 3, comma 8, del D.Lgs 23/2011, lo stesso preso atto del difetto di registrazione deve invitare il locatore alla registrazione del contratto, segnalandogli nel contempo che, in conformità a quanto previsto dalla legge, nel caso in cui non proceda alla registrazione cambieranno le condizioni del contratto in ordine sia alla durata che alla misura del canone. Nel caso in cui nonostante l’avviso il locatore non proceda alla registrazione del contratto il conduttore deve innanzi tutto provvedervi, anche perché solidalmente responsabile con il locatore, e dare avviso al suddetto della propria intenzione di dare applicazione dalla data di registrazione del contratto a quanto previsto dal comma 8 art. 3 del Decr. Lgs. n. 23 del 2011 in ordine sia alla durata del contratto - quadriennale – che al canone di locazione rideterminato nella minor misura prevista dal citato comma. Avv. Cristina Fabbri

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