Il Giudice di Pace di Cesena con sentenza dell'8 febbraio 2012 ha dato rilievo al margine di errore sulla rilevazione del tasso alcolemico effettuata a mezzo di etilometro (in modo analogo a quanto avviene per la misurazione della velocità attraverso l’autovelox). La giurisprudenza di merito ha infatti affermato da tempo che un “…margine d’imprecisione nella rilevazione nell’accertamento qualitativo dell’aria alveolare da parte dell’apparecchio appare pur sempre possibile” (così Corte D’Appello di Trieste, Prima Sezione Penale, sent. n. 507/2008 su penale.it). Nel caso di specie era stato rilevato un tasso alcolemico pari allo 0.52 g/l, all'atto della seconda misurazione, da cui “detratta la soglia del 4% a margine di possibile errore della rilevazione, questa si limiterebbe ad un valore inferiore a quello, già minimo, prescritto dalla legge ai fini della sanzione irrogata, cioè inferiore a 0,50 g/l e di conseguenza tale da invalidare l’accertamento in violazione di cui si tratta”. Per quanto sopra il Giudice di Pace di Cesena ha accolto il ricorso e annullato il verbale di accertamento. Si evidenzia, inoltre, che la Corte di Cassazione ha ritenuto che nel caso si sia proceduto a diverse misurazioni si debba tenere conto di quella inferiore (Cass., sez. 4, sent. 16478 del 2008; nello stesso senso Cass. sez. 4, sent. n. 3346 del 24/11/2009) e che nè il Codice della Strada, né il Regolamento, né il Decreto Ministeriale 22 maggio 1990, n. 196 tengono in considerazione i decimali successivi al primo. Avv. Cristina Fabbri