Avv. Cristina Fabbri
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Contestazione al sorvegliante - entro 90 gg - delle infrazioni commesse da minori di anni 18.

Nel caso di violazione al Codice della Strada commessa da soggetto minore di anni 18 e/o incapace il combinato disposto degli artt. 2 Legge n. 689/1981 e 164 C.d.S. stabilisce che: “Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva … la capacità di intendere e di volere …. della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.” Pertanto, la contestazione di una violazione amministrativa nei confronti di chi abbia un'età inferiore ad anni diciotto e/o sia incapace di intendere e di volere è del tutto improduttiva di effetti giuridici. La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi più volte sul punto, con le sentenze n. 575/1999 e n. 7268/2000 ed in particolare con la n. 4286 del 26/03/2002 ha evidenziato la necessità di procedere alla contestazione della violazione NEI CONFRONTI dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore. Lo stesso Ministero dell'Interno con circolare del 10.11.2005 ha ribadito detto orientamento. Infatti, il sistema sanzionatorio del Codice della Strada prevede l’obbligo di redigere il verbale di contestazione da consegnare al trasgressore e all’obbligato in solido ovvero da notificare ai medesimi soggetti in caso di contestazione differita. Pertanto, in questo caso, il soggetto che assume la qualità di “trasgressore” è l’esercente la potestà sul minore o il suo tutore al quale destinare la contestazione immediata o differita della violazione. Laddove, infatti, l’esercente la potestà sul minore o il suo tutore non sia immediatamente presente al momento della commissione dell'infrazione vige l’obbligo in capo alla Pubblica Amminitsrazione competente secondo cui la stessa deve procedere alla notifica - entro 90 gg - del “verbale di contestazione” a quast'ultimo, e nel verbale deve essere specificato il rapporto intercorrente con il minore e la specifica attribuzione della responsabilità dell’illecito amministrativo. Avv. Cristina Fabbri

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