Avv. Cristina Fabbri
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La nuova procedura per ottenere la CONVERSIONE del pignoramento

Il nuovo d.l. n. 83/2015 ha modificato la procedura relativa alla richiesta di conversione del pignoramento da parte del debitore esecutato, stabilendo la prossibità per il debitore di rateizzare il debito successivamente alla notifica del pignoramento ed in ogni caso prima che sia disposta la vendita.

In realtà la conversione del pignoramento con il pagamento rateale dell'importo dovuto e risultante dall'atto di precetto, era già prevista dall'art. 495 c.p.c., oggi modificato, nel caso di pignoramento immobiliare ed alla presenza di giustificati motivi. Infatti il debitore poteva depositare debita istanza ed ottenere dal giudice la concessione di rientrare del denbito mediante versamenti mensili della somma dovuta, entro il termine massimo di 18 mesi, maggiorati dagli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito oppure, in difetto, al tasso legale.

In oggi la riforma ha stabilito, anche per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge, la previsione di detta possibilità anche per i pignoramenti di “cose mobili” oltre che per i pignoramenti immobiliari, elevanto inoltre il termine massimo delle rateizzazioni a 36 mesi, e disponendo altresì che il giudice provveda, ogni 6 mesi, a versare al creditore o ai creditori le somme pagate dal debitore.

Il fine portante di detta riforma è stato quello di trovare soluzioni alternative alle procedure esecutive con il duplice fine di soddisfare il creditore, evitando il sovraindebitamento del debitore.

La rateizzazione è decisa dal giudice su istanza del debitore evalutati discrezionalmente l'esistenza di “giustificati motivi”.

Una volta accordata la rateizzazione il pignoramento dovrebbe restare sospeso a garanzia dei pagamenti rateali.

 

 Avv. Cristina Fabbri